17 Jul
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA 9 luglio 2019, n. 18320

MASSIMA

In virtù dell'art. 1218 c.c. sussiste tra il passeggero ed il vettore aereo un  rapporto contrattuale alla stregua del quale quest'ultimo è il solo soggetto ad essere gravato da responsabilità per inadempimento, salvo che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Inoltre, in base alla Convenzione di Montreal, il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo anche delle merci e del bagaglio se non dimostra di aver adottato tutte le misure ragionevolmente richieste per evitare il danno. Il danno avrebbe le caratteristiche di quello cd. esistenziale, trattandosi di un pregiudizio che altera le abitudini di vita e gli assetti relazionali della persona, sconvolgendo la sua quotidianità e privandola di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.


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Cass. civ 18320 del 2019.pdf


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